Deliberazione della Giunta regionale n. 540 del 9 maggio 2022
L'art. 39 bis - Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio», introdotto con l'art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, è finalizzato alla concessione di contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare interventi di informazione e sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, predisposti e realizzati per:
- favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali;
- favorire la conoscenza delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori;
- contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio;
- eseguire interventi di miglioramento ambientale.
Le risorse finanziarie a sostegno delle azioni previste dall'articolo 39-bis, comma 2 per l'anno 2022 sono state rese disponibili dalla L.R. 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" a titolo di finanziamento pubblico per le finalità sopra indicate e ammontano ad euro 138.100,00.