«Rilevato che l’istanza è suscettibile di accoglimento unicamente con riferimento alle disposizioni impugnate del Calendario Venatorio concernenti la Tortora, nonché a quelle dello stesso Calendario che autorizzano il prelievo venatorio in pre-apertura per la Quaglia, stante l’entità del contrasto riscontrabile, su tali due punti, con le indicazioni che erano state espresse dall’ISPRA;
Osservato, per quanto residua, che non risulta configurabile, nelle brevi more della trattazione della domanda cautelare in sede collegiale (che può essere fissata per la camera di consiglio del giorno 20 del prossimo mese di settembre), il presupposto di un periculum in mora di attualità e imperiosità tanto stringenti da poter soddisfare il requisito del carattere “estremo” del pericolo paventato;
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui in motivazione l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, e per l’effetto sospende interinalmente gli effetti del provvedimento impugnato avuto riguardo:
- alle disposizioni del Calendario Venatorio concernenti la Tortora;
- alle disposizioni del medesimo Calendario che autorizzano il prelievo venatorio in pre-apertura per la Quaglia.