Con ordinanza n. 19332/2023 la Corte di Cassazione afferma il principio per cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c.,
giacché il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e giacché le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema.