Veneto: La Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane esprime le proprie forti perplessità per i contenuti della proposta di modifica all’articolo 27 della legge regionale del Veneto n. 50/93
27.06.2022
La Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane esprime le proprie forti perplessità per i contenuti della proposta di modifica all’articolo 27 della legge regionale del Veneto n. 50/93
La Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane esprime le proprie forti perplessità per i contenuti della proposta di modifica all’articolo 27 della legge regionale del Veneto n. 50/93 per i seguenti motivi:
A) La legge statale 157/92 all’articolo 12 così definisce l'esercizio venatorio: “2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.”
Dall’attenta lettura delle proposte di modifica all’articolo 27 comma 3 della legge regionale 50/93 oggetto delle odierne audizioni, non si capisce quale possa essere l’utilità alla proposta di modifica
dal momento che il divieto dell’esercizio venatorio in alcune aree è sancito dalla legge statale indipendentemente dal fatto che avvenga o meno lo sparo.
B) La legge statale 157/92 oltre ai divieti previsti dell’articolo 21, all’articolo 15 comma 7 riporta i seguenti ulteriori divieti: “l’esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L’esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all’esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.”
Dall’attenta lettura dell’articolo 15 della legge statale 157/92 si evincono chiaramente i tempi e le modalità di divieto all’esercizio venatorio nelle aree agricole oggetto di coltivazioni.
Alla luce di quanto sopra, la scrivente Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane ritiene che le proposte di modifica all’articolo 27 della legge regionale 50/93 oggetto delle odierne audizioni non comportino alcuna utilità né per il mondo agricolo né per il mondo venatorio, ma che possano contribuire ad ingenerare una evitabile confusione normativa foriera di numerosi contenziosi tra gli utenti e gli organi di vigilanza di cui le attività portatrici della cultura rurale non hanno certamente bisogno.
Il Presidente della Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane
Dario Faccin