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Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

27.03.2023

Oggetto: circolare n. 1 / 2023 interpretativa delle modifiche introdotte dall' articolo 1 c. 447 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 agli articoli 19 e 19 ter della Legge 157/1992 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Con la presente circolare si forniscono alcune indicazioni operative derivanti dall'interpretazione degli articoli 19 e 19-ter 1. n. 157 del 1992 come modificati dall'art. 447, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Con riferimento al ruolo delle guardie provinciali nell'attuazione dei piani regionali di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, si precisa quanto segue.

L'articolo 19, comma 3, come novellato dalla legge di bilancio, assegna agli agenti della polizia regionale e provinciale un ruolo centrale nell'attuazione dei piani regionali. Essi, infatti, sono chiamati a coordinare le attività dei cacciatori, nonchè ad attuare in via diretta i piani regionali.

Tale compito, già rientrante nelle funzioni dei corpi di polizia provinciale e regionale come definite dalla legislazione vigente, può essere ora svolto anche avvalendosi di altri soggetti quali i proprietari o i conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi alle condizioni previste dalla norma.

La conclusione deriva dalla lettera della norma (e in particolare, dal secondo periodo del comma 3, ove è detto che "Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi", lasciando intendere che, qualora non si avvalgano di altri soggetti, gli agenti procedano direttamente all'attuazione dei piani), nonché, dalla ratio stessa dell'intervento normativo, di ampliare i soggetti chiamati ad operare a tutela/controllo della fauna selvatica: non sarebbe in linea con la logica dell'intervento normativo limitare ad una attività di coordinamento il ruolo della polizia provinciale e regionale.

Quanto all'attività di coordinamento, per il caso in cui non sia stato istituito un corpo di polizia provinciale, si osserva che l'art. 19, comma 3, attribuisce il compito di coordinamento agli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale.

Qualora, né gli uni né gli altri siano stati istituiti, potranno essere chiamati a svolgere l'attività di coordinamento operativo delle attività di controllo e vigilanza i carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), attraverso i propri reparti territoriali.

Questi ultimi, peraltro, potranno svolgere le azioni di coordinamento anche in sostituzione degli agenti provinciali e regionali nelle provincie ove vi si riscontra carenza degli uni e degli altri, utilmente interfacciandosi con i servizi regionali-provinciali ai quali spetta la gestione pianificatoria delle attività di controllo.

Circa i metodi di controllo, per quanto nell'attuale formulazione dell'art. 19, comma 2, non vi sia più alcun riferimento ai "metodi ecologici" , attraverso la necessaria interlocuzione con l'ISPRA (espressamente chiamato a rendere il proprio parere) saranno definiti metodi di controllo idonei a garantita la medesima finalità di tutela delle specie animali e dell' ecosistema.

Quanto al rapporto tra metodi di controllo, la lettura della disposizione porta a ritenere che, constatata l'inefficacia di ogni altro metodo, sia possibile procedere all'intervento di controllo numerico mediante abbattimento o cattura; l'inefficacia di un metodo di controllo, peraltro, a seconda della concreta situazione di pericolo e valutazione degli interessi, potrebbe essere anche valutata "su carta" in base a dati statistici ed esperienziali.

L'art. 19, comma 3, prevede che i piani siano attuati dai "cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma": il requisito non sembra derogabile neanche in caso di aziende faunistiche.

L'articolo 19 ter, comma 4, con riguardo al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, prevede che le regioni e le province autonome possono avvalersi dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o comprensori alpini senza la precisazione (che si trova, invece, nell'articolo 19, comma 3) dell' inciso "delle aree interessate": ciò consente una più ampia mobilità dei cacciatori a vantaggio della buona riuscita delle attività di controllo. Sarà il piano straordinario a prevedere, ed eventualmente limitare o ampliare, la mobilità dei soggetti deputati al controllo.

Parimenti, non è ascrivibile ad una dimenticanza del legislatore il fatto che, nella stessa norma in questione (19 ter, comma 4), ove si prevede la partecipazione all'attuazione del piano dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, non viene menzionata la necessaria previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale: l'intento è quello di non limitare eventuali scelte operative individuabili con il piano straordinario: il silenzio della legge lascia ipotizzare che possano comunque operare sulla scorta della qualifica posseduta.

Circa le necessarie analisi igienico-sanitarie per il consumo alimentare degli animali abbattuti durante le attività di controllo, l'articolo 19 comma 4, non prevede una specifica procedura, rinviando, in questo modo, alle disposizioni generali che subordinano a specifici controlli l'impiego alimentare degli animali cacciati.

A tal fine si segnalano le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) e 853 del 2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) e le linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica di cui all'intesa della Conferenza Stato Regioni del 25.03.2021.

L'articolo 19 ter comma 4, prevede il possibile supporto tecnico degli agenti di polizia regionale e provinciale "muniti di licenza per l'esercizio venatorio": la norma attualmente richiede il possesso di tale licenza. Il piano straordinario potrebbe prevedere che siano adibiti anche agenti non muniti di tale licenza per fronteggiare specifiche e ben definite tipologie di situazioni "straordinarie".

Circa la corretta individuazione della guardia venatoria  - se si intenda solo la guardia

venatoria volontaria o tutte le guardie venatorie previste dalla legge 157/1992 - sebbene il dato letterale "guardia venatoria" appaia più vicino al concetto di "guardia venatoria volontaria", va evidenziato che la disposizione non opera alcuna esclusione esplicita.



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